Servizi demografici (anagrafe)
Dal 01 gennaio 2012 entrano in vigore le nuove norme (nuove disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa introdotte dalla “legge di stabilità per il 2012”, legge n. 183/2011, art. 15, che VIETANO di emettere certificati da produrre alle pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di pubblici servizi.
I certificati potranno essere rilasciati solo per la loro produzione ai privati e come tali soggetti a imposta di bollo.
È vietato, a pena di nullità, il rilascio di certificati da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
I cittadini potranno quindi avvalersi dell’autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, esenti da imposta di bollo, che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare.
-Autocertificazioni: le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (AIMAG, ENEL, TELECOM, ecc.) non possono più chiedere certificati ai cittadini ma devono accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, pena la violazione dei doveri d'ufficio (art.43 e art.72). Il Comune non rilascerà ai cittadini certificati ad uso ente pubblico.La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) è una dichiarazione con cui l'interessato attesta il contenuto di informazioni certificabili dalla Pubblica Amministrazione (art.46).L'Ufficio Pubblico richiedente dovrà attenersi alla dichiarazione del cittadino resa in carta semplice, senza autentica e senza allegare fotocopia di documento d'identità.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell'interessato, non necessita di autentica ma deve essere allegata la fotocopia di un documento d'identità di chi firma (art.47).
L'autentica di firma è prevista solo per dichiarazioni sostitutive di atto notorietà dirette a privati, o per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da un terzo incaricato da questi (art.21).
Le dichiarazioni nell'interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni rese da un parente dello stesso (art.4).
E' possibile dichiarare autentica all'originale una fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farla autenticare (art.19).
E' possibile fare l'autocertificazione anche per i soggetti privati che vi consentano (art.21).
L'esibizione di un documento d'identità (carta d'identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc.), a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile (art.45).
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità (art. 38).
- Rilascio, rinnovo, duplicato passaporto Dal 7 Febbraio 2011 è possibile richiedere il passaporto direttamente da casa compilando la domanda sul web, registrandosi sul sito della Polizia di Stato.
Per rendere agevole la prenotazione e la navigazione del sito "passaportonline" le procedure sono accompagnate da una guida di supporto.
Accedi direttamente al sito della Polizia di Stato per la prenotazione del passaporto!
- Novità in materia di rilascio di passaporto per minori: vista la Circolare del Ministero dell’Interno–Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali–Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 7, in data 15/03/2012, recante «Documenti individuali per l’espatrio dei minori» SI RENDE NOTO che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e non possono pertanto essere iscritti sui passaporto dei genitori. Tale data, infatti, costituisce il termine ultimo per l'applicazione della disposizione di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, il quale prevede che i passaporti ed i documenti di viaggio siano rilasciati come documenti individuali. Il Ministero della giustizia, su richiesta del Ministero degli affari esteri, ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, e necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l' assenso di entrambi i genitori. Tale indirizzo trova applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d’identità valida per l'espatrio. In proposito, il Ministero della giustizia ha infatti osservato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all' espatrio (art.16 Cost.) si pone il limite della tutela dei minori (art. 30 Cost.) quale prevalente esigenza di pubblico interesse.Importanti novità dal 04/06/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di accompagnamento.
- Cambio di residenza in tempo reale: dal 09/05/2012, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, sono cambiate le modalità per ottenere la residenza anagrafica e le variazioni di indirizzo all'interno del Comune. Basterà compilare i seguenti moduli dichiarazione di residenza,dichiarazione di trasferimento residenza all'estero, che sarà posssibile inoltrare al Comune coon le seguenti modalità:
* presentazione diretta allo sportello Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe in Piazza Paolo VI n. 2, sede del Comune nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10-00 alle ore 13-00, mercoledì dalle ore 15-30 alle ore 17-00, sabato dalle ore 10-00 alle ore 12-00;
* tramite posta raccomandata indirizzata a Servizi Demografici . Ufficio Anagrafe, Piazza Paolo Vi n. 2, 25030 Berlingo;
* tramite telefax al n. 030/978182;
* per via telematica: questa possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta di Identità Elettronica, della carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentno l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarzione; c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante; d)che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice. Gli indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni di residneza sono quelli riportati di seguito:
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.berlingo.bs.it
Posta elettronica: michelini@comune.berlingo.bs.it
Alla dichiarazione, che deve essere compilata con tutti i dati obbligatori previsti dall'apposito modulo, deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo. E' opportuno, benchè non obbligatorio per legge, allegare anche copia della patente di guida e del libretto di circolazione relativo alle auto intestae ai componenti della famiglia.
Il cittadni proveniente da uno Stato Estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposiizoni in materia di traduzione e legalizzazione di documenti.
L'ufficiale d'Anagrafe effettuerà le variazioni delle dichiarazioni ricevute entro i DUE giorni lavorativi succesivi alla presentazione delle dichiarazioni (con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni). L'Ufficio Anagrafe provvederà, nei 45 giorni successivi, ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o cambiamento di abitazione); trascorso tale periodo senza che sia effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione o cambiamento di abitazione si intende confermata. In caso invece di dichiarazioni non corrispondenti al vero è prevista la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione e il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Altra documentazione necessaria: Cittadini U.E., Cittadini extra U.E.
- Tessera Sanitaria e Codice Fiscale "I duplicati si richiedono in rete": comunicato stampa Agenzia delle Entrate
- Rilascio carta di identità per minori di 18 anni
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell’età del minore, in analogia con la durata del passaporto.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età inferiore ai 3 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
Rilascio della carta d’identità ai minori con età dai 3 ai 18 anni: la carta d’identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
I genitori del minore richiedenti il documento devono sottoscrivere la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974 e l’assenso all’espatrio.
Per la validità all’espatrio, se un genitore non può essere presente occorre la dichiarazione di assenso all’espatrio.
Occorre presentarsi con due foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto.
Firma da apporre sulla carta d’identità. la carta d’identità, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiutododici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
ATTENZIONE: per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolare, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. E' opportuno munirsi di uncertificato di nascita con indicazione della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera.
Rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera: nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore.
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l’espatrio in quanto il documento rilasciato non costituisce titolo per l’espatrio.
Costo della carta di identità: € 5,42. + € 0,10 per fodero in plastica facoltativo.
Allegati
Modulo autocertificazione completo
Modulo autocertificazione residenza e stato di famiglia
Modulo autocertificazione generico con elenco dei casi in cui è possibile produrla
Modulo autocertificazione atto notorio generico
Modulo autocertificazione atto notorio per le dichiarazioni da parte degli eredi in caso di decesso
Modulo autocertificazione per copia conforme all'originale
Modulo dichiarazione di residenza
Modulo dichiarazione trasferimento residenza all'estero
Istruzioni dichiarazioni di residenza Allegato A
Istruzioni dichiarazioni di residenza Allegato B
Comunicato stampa Agenzia delle Entrate
Comunicazione di cessione fabbricato
Richiesta di attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari
carta identita minori di 18 anni
Dichiarazione Garanzia e/o Alloggio
Note: Dichiarazione Garanzia e/o Alloggio