Elettorale

Modulistica relativa a:

rilascio duplicato TESSERA ELETTORALE: è il documento personale che permette l'esercizio del diritto di voto a colui che è iscritto nelle liste elettorali.Attesta la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza e deve essere esibito presso la sezione elettorale di votazione insieme ad un valido documento d'identità.
La tessera elettorale contiene: i dati anagrafici dell'elettore; l'indicazione della sezione elettorale; la sede di votazione dove recarsi per votare; l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza.
All'interno sono previsti, inoltre, 18 spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione al voto che si effettua mediante apposizione del timbro della sezione. La tessera elettorale viene emessa e rilasciata dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza. E' consegnata al titolare, al proprio indirizzo, a cura del comune. Anche i giovani che raggiungeranno la maggiore età entro il giorno fissato per le elezioni la riceveranno a casa. Qualora l'elettore si trasferisca in altro Comune, sarà cura del Nuovo Comune di residenza rilasciare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella precedente. 
In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale, è possibile richiedere all'Ufficio Elettorale il rilascio di un duplicato.Il rilascio del duplicato può avvenire in qualunque momento dell'anno. Per ottenere il duplicato è necessario presentare domanda scritta, in carta libera, su modulo prestampato. Se la tessera si è deteriorata occorre riconsegnarla all'Ufficio Elettorale.
Se è stata smarrita occorre rendere apposita dichiarazione. Se è stata rubata occorre denunciare il furto ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale) e presentare copia della denuncia all'Ufficio Elettorale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
  • Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 20 marzo 1967: "Approvazione del testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali".
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 08 settembre 2000: "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 3 della legge n. 30 aprile 1999, n. 120".

- iscrizione ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO: per poter svolgere la funzione di scrutatore di seggio è necessario essere inseriti nell'Albo delle persone idonee a ricoprire tale incarico depositato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Berlingo. Gli interessati dovranno presentare o spedire (allegando fotocopia del documento d'identità) apposita richiesta di inclusione nell'Albo tra il 1° ottobre e il 30° novembre di ogni anno, previa pubblicazione all'Albo Pretorio del manifesto. Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno, in quanto l'iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione.
La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto. L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: Essere elettore del Comune e avere assolto gli obblighi scolastici. Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio viene aggiornato a cura della Commissione Elettorale Comunale con cadenza annuale nel mese di gennaio. Ogni cittadino iscritto  all'Albo degli scrutatori ne puo' richiedere la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi, entro  il mese di dicembre di ogni anno , presentando domanda presso l'Ufficio Elettorale. I cittadini che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore , il giorno delle votazioni non si presentassero al seggio elettorale senza fornire giustificato motivo verranno cancellati dall'Albo degli scrutatori.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 : "Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".
  • Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 : "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali".
  • Legge 30 aprile 1999 n. 120: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale". Art. 9, che sostituisce l'art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.
  • Legge 21.12.2005 n. 270 art. 9: "Nomina degli scrutatori".

- iscrizione ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO: Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell'apposito albo, depositato presso la Corte d'Appello di Brescia Via Lattanzio  Gambara n. 40. Gli interessati dovranno presentare o spedire (allegando fotocopia del documento d'identità) all'ufficio elettorale apposita richiesta di inclusione nell'albo dall' 1 al 31 ottobre di ogni anno. Qualora la domanda venga accolta non occorre rinnovarla ogni anno in quanto l'iscrizione rimane valida finchè non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione dall'Albo con motivazione.I Presidenti dei seggi elettorali vengono nominati in occasione di ogni consultazione elettorale dal Presidente della Corte d'Appello fra coloro che risultano iscritti nell'apposito albo. L'inclusione nell'Albo dei Presidenti di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, come previsto dall'art. 1 della legge n. 53 del 21/03/1990:essere elettorale del Comune; essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore. Ai sensi dell'art.23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

  • Decreto del Presidente della repubblica n. 361 del 30 marzo 1957: "Approvazione del Testo Unico delle leggi art. 38 recanti normne per la elezione della camera dei Deputati".
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960: "Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali". art. 23
  • Legge n. 53 del 21 marzo 1990: "Misure urgenti a garantire maggiore efficenza al procedimento elettorale. art. 1". 

 

Elettori residenti all'estero: come votare

La legge sul voto permette ai cittadini italiani residenti in paesi stranieri di votare per corrispondenza, in occasione di elezioni politiche o referendum

Possono votare i residenti all’estero maggiorenni e iscritti alle liste elettorali.
Le liste sono compilate confrontando i dati di AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e di schedari consolari.
L’iscrizione all’anagrafe consolare è obbligatoria per gli italiani che dimorano all’estero per più di un anno, come stabilito dalla legge 470/88.

Il cittadino italiano residente all’estero può scegliere se votare all’estero, per corrispondenza o tornare a votare in Italia.

La decisione di votare in Italia deve essere comunicata per iscritto al Consolato o alla Rappresentanza Diplomatica entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle camere o di referendum, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni o del referendum. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata a ogni elezione.

Operazioni di voto per corrispondenza.
Agli elettori che hanno deciso di votare per corrispondenza il Consolato invia, in prossimità delle elezioni, un plico con:
- il certificato elettorale
- la scheda elettorale
- due buste, una affrancata e una bianca

Gli elettori che a 14 giorni dalla data delle elezioni non hanno ricevuto il plico possono richiederlo presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

Per votare:
- inserire nella busta bianca la scheda con l’espressione di voto
- inserire la busta bianca chiusa in quella affrancata e inserire il certificato elettorale
- chiudere il tutto e inviare al Consolato.

Per essere valide, le buste con le schede devono arrivare entro le 16:00 del giovedì che precede le elezioni. Le schede arrivate in ritardo vengono bruciate.
È responsabilità del Consolato inviare in Italia le buste pervenute in tempo.

Casi in cui non è possibile votare all’estero
Non possono votare per corrispondenza i cittadini residenti in paesi dove non si è giunti a intese che garantiscono le regolarità del voto.
In questi casi, l’elettore ha diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio sostenute per il rientro in Italia.
Per richiedere il rimborso: presentare domanda al proprio Ufficio Consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

Allegati

Modulo richeista duplicato tessera elettorale

Modulo richiesta iscrizione albo scrutatori di seggio

Modulo richiesta iscrizione albo presidenti di seggio

Modulo richiesta cancellazione dall'albo dei Presidenti di Seggio

Modulo richiesta cancellazione dall'albo degli scrutatori

Modulo richiesta voto assistito - timbro AVD sulla tessera elettorale

Ultima modifica: Mar, 07/05/2019 - 13:48