Segreteria

Richiesta di accesso alla documentazione amministrativa: il diritto di accesso agli atti è il diritto di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, che può essere esercitato da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata  e connessa al documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:  legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta. I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dalla Pubblica Amministrazione e che riguardino attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale  pubblica o privata. Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  • I documenti coperti da segreto  di  Stato o da divieto di divulgazione  previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunale
  • I documenti relativi a procedimenti tributari di terzi
  • La documentazione inerente l’attività del Comune diretta all’emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione
  • I documenti  relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinali relative a terzi
  • I documenti  individuati con deliberazione del  Comune di cui sia stato vietato l’accesso con provvedimento
  • I documenti oggetto di sequestro giudiziario  e detenuti dal Comune
  • I documenti richiesti  per  categorie generali, la cui conoscenza sia  rivolta  ad un controllo generalizzato dell’operato del  Comune
  • I documenti  che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa,  quando riguardino diritti inviolabili  e  garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque garantito l’accesso  a questi documenti   quando siano strettamente indispensabili   alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale,  nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.

È possibile esercitare un:

accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.

accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina. La richiesta, sottoscritta dall'interessato può essere:

  • consegnata personalmente all'ufficio che ha formato l'atto o il documento richiesto, o che lo detiene stabilmente
  • consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune di Berlingo
  • consegnata nei luoghi sopra indicati a mezzo di un delegato, munito di delega in carta semplice con copia fotostatica del documento di identità del delegante
  • inviata attraverso il servizio postale, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente
  • inviata per via telematica, esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: protocollo@pec.comune.berlingo.bs.it

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso. Durante il corso di pubblicazione dei documenti all’ Albo Pretorio  il rilascio di copia e di  esame è soddisfatto immediatamente. Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità ma comunque dietro pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti. Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento.

Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso. Contro le determinazioni amministrative che negano il diritto di accesso o  in caso di  diniego implicito  per decorrenza  del termine di 30 giorni senza avere ricevuto  risposta, nonché  in caso di differimento  dell’esercizio di accesso, è possibile fare ricorso al TAR – Sez. Lombardia. 

Normativa: legge 241/1990 e s.m.i. - DPR 184/2006

Allegati

Legge 241/1900 e s.m.i.

Modulo richiesta accesso atti

Modulo richiesta accesso atti Consiglieri Comunali

Modulo richiesta pubblicazione atti all'albo pretorio

Istanza di accesso civico

Ultima modifica: Lun, 16/01/2017 - 17:58